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Il punto di vista dei Comuni in merito agli eventi di soft air

Un articolo che tutti gli organizzatori di gare e tornei dovrebbero leggere

Nota della redazione di “Soft Air Dynamics”: l’articolo che riportiamo a seguito è tratto da “MoltoComuni.it”, rivista online di formazione e informazione delle amministrazioni locali. Esso contiene una serie piuttosto articolata e dettagliata di indicazioni inerenti i criteri giuridici ai quali i Comuni possono fare riferimento nella gestione dell’ordine pubblico in occasione degli eventi di soft air. Un testo molto prezioso per noi, perché offre una chiara ed eloquente rappresentazione dell’approccio che le municipalità adottano di norma nei confronti del nostro mondo sportivo, con l’elencazione di tutti quei provvedimenti che ai club organizzatori conviene sempre assumere col massimo scrupolo per non avere intoppi o – peggio – commettere illeciti.

Attività di gioco con l’utilizzo di “soft air”

Carlo Pasquariello per MoltoComuni.it

Il regime autorizzatorio delle attività ludico-sportive di simulazione di guerriglia ha costituito oggetto di una risalente circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della PS (n. 559/C.10865.10179.A-2) del 28 novembre 1995 ove si precisa, in via preliminare, che «questo tipo di manifestazioni, che pure presentano caratteri di novità rispetto alle attività tipizzate nelle Leggi di PS, possono ricondursi, per più aspetti, a manifestazioni contemplate dallo stesso TULPS o dalla legge penale come attività suscettibili di limitazioni, controlli o divieti, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e dell’incolumità pubblica». 

La circolare ministeriale
Prosegue la circolare: «Allorché il gioco di guerra simulata, esercitato in luogo pubblico in età non infantile, possa risultare in concreto non idoneo a realizzare, neppure come ipotesi di tentativo, le fattispecie più gravi previste dal codice penale o dalle leggi speciali in materia di armi, materiali d’armamento ed equipaggiamento militare, occorrerà soffermare l’attenzione sulla possibilità che lo stesso possa configurare arbitrarie invasioni di terreni pubblici o privati, o trascendere in danneggiamenti, molestie o disturbo alle persone, tutte condotte variamente punite dalla legge penale, ovvero ancora che lo stesso possa – ipotesi da tenere in massima considerazione – procurare allarme nella cittadinanza e costituire un pericolo anche potenziale per l’ordine pubblico».

Indipendentemente dalla persecuzione in sede penale dei reati eventualmente commessi, è specifico dovere delle Autorità di pubblica sicurezza di prevenire le situazioni di pericolo o di allarme attraverso i mezzi consentiti dall’ordinamento. 

A tal fine, occorre preliminarmente verificare se si tratti d manifestazioni che ricadono nella disciplina dell’art. 18 del TULPS, in quella dell’art. 123 del relativo regolamento di esecuzione, o se, diversamente, siano organizzate e gestite in un quadro di pubblico trattenimento, con i caratteri imprenditoriali richiesti dalla sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale, nel qual caso gli organizzatori dovranno richiedere la licenza di cui all’art. 68 TULPS. 

Nell’una o nell’altra ipotesi e in ogni altra circostanza in cui sia noto lo svolgimento di siffatte manifestazioni, le Autorità provinciali di PS dispongono affinché non siano consentiti i giochi in parola in circostanze, anche di tempo e di luogo, tali da porre in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica o da comportare turbative per l’ordine pubblico. 

Solo nei casi in cui possa ritenersi ragionevolmente escluso qualsiasi pericolo al riguardo, saranno impartite le prescrizioni di volta in volta occorrenti ad evitare ogni residua possibilità di allarme per la popolazione, adottando le misure occorrenti affinché chiunque sia in grado di cogliere nell’immediatezza le finalità meramente ludiche dell’evento. 

A taL fine – prosegue la menzionata circolare – potrebbe essere prescritto che la zona deputata a tale attività venga opportunamente segnalata a cura degli organizzatori con cartelli, pubblicità preventiva o altro che avverta in maniera inequivocabile della reale natura del gioco che vi si svolge. Deve essere, altresì, impedito che i partecipanti ai giochi indossino divise o fregi attualmente in uso alle Forze Armate o di Polizia, nazionali o estere o portino armi o strumenti vietati anche alla luce dell’art. 4, commi 2 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 

Resta comunque inteso che i partecipanti atta manifestazione ludico-sportiva potranno utilizzare soltanto gli strumenti “inoffensivi” tra i quali vi sono quelli che non sono stati classificati dal Ministero dell’Interno fra le armi di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge n. 110 del 1975. 

Il preavviso e le prescrizioni per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica
Per La tutela dell’ordine e detta sicurezza pubblica in ambito provinciale attraverso una disciplina uniforme delle attività di gioco con l’utilizzo delle “soft air”, evitando l’insorgenza di falsi allarmi tra la popolazione, le Questure richiedono una comunicazione scritta, almeno tre giorni prima della data prefissata dello svolgimento della suddetta attività. 

In tale preavviso devono essere espresse le generalità del promotore, Il giorno e l’ora delta manifestazione, il luogo, con riferimento al Comune, entro i cui confini rientrino i terreni utilizzati.

Alla comunicazione devono essere allegate:
1) copia dello statuto dell’associazione e l’elenco degli associati;
2) copia della cartografia dell’area interessata sulla quale andrà delineata in rosso la zona dei giochi;
3) la dichiarazione di concessione dell’area in questione da parte degli aventi diritto (di cui dovranno essere indicati tutti i dati anagrafici) per l’utilizzo del campo di gioco. 

Durante l’iniziativa devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) la zona deputata a tale attività deve essere segnalata con vistosi cartelli che indichino in maniera inequivocabile la reale natura del gioco in corso, in modo da evitare di procurare allarme nella cittadinanza;
b) i partecipanti non devono indossare divise o fregi in uso alle forze armate o di polizia, nazionali o estere;
c) gli stessi non devono portare armi o strumenti da punta o da taglio atti ad offendere o altri strumenti atti ad offendere;
d) devono essere utilizzati soltanto “strumenti soft air” provvisti di tappo e con potenza di tiro non superiore a 1 joule non classificati fra le armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 aprite 1975 n. 110, e potranno essere utilizzati come munizioni soltanto pallini in plastica e di colore vivo, inerti e non idonei a contenere altre sostanze o materiali, quali vernici.

Mirate attività di controllo possono essere disposte per verificare il rispetto delle prescrizioni formalmente impartite.

Obbligo del tappo rosso
L’art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi”, con modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante “nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati”) stabilisce che: «I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l”estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato». 

A seguito d questi in merito all’obbligatorietà o meno dell’apposizione del tappo rosso all’estremità della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati “soft air” è stata emanata apposita circolare dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della PS (n. 559/C-50.824-E-93-96 31 ottobre 1996) nella quale si evidenzia che tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico, di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica. (Circolare Min. Int. – Dipart. PS 31 ottobre 1996). 

Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, al fine di accertare – e se del caso escludere – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 110/75 (così come sostituito dall’art. 1 della legge n. 36 del 1990), la loro attitudine a recare offesa alla persona. 

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, con le sentenze del 30 maggio 1994, n. 1664, e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall’art. 5 della citata legge n. 110/75 i congegni da sparo ad aria compressa per i quali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall’apposita Commissione ministeriale, l’attitudine a recare offesa alla persona. 

«Per giocattoli», ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l’infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini». 

Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema Corte a Sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita: «Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non e previsto dalla legge come reato. L’uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante». 

Tutto ciò premesso, preso atto dell’opportunità di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema Corte, in vista della necessità di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali – evitando cosi che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull’ordine e sulla sicurezza pubblica – su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, si è ribadito che le soft air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dalla Legge n. 110 del 1975. 

li termine “incorporato” riportato dalla legge n. 110 deL 1975 a proposito dei tappo rosso – parzialmente occlusivo, nella fattispecie – va inteso nel senso di “intimamente connesso”, e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft air. I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli “strumenti da segnalazione acustica” (armi da salve), declassificati ai sensi dell’art. 2 e della legge n. 110 del 1975 dalla Commissione consultiva centrate per il controllo delle armi, anch”essi assimilabili alle “armi giocattolo”, così come si evince, fra l’altro, dalla sentenza n. 1076 dell’1 febbraio 1995, della sez. I della Suprema Corte. 

Dlgs n. 204 dei 2010.

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SOFT AIR DYNAMICS

è l'unica rivista mensile a diffusione nazionale interamente dedicata allo "sport del 21° secolo": il soft air, gioco di squadra che riunisce in sé le discipline del combattimento a fuoco simulato.

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