19 Marzo, 2024

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Attenti ai furbetti!

Attenti ai furbetti!

Un ente di promozione sportiva può decidere, per sua regola interna, di accettare alle proprie gare solo Asd ad esso affiliate, ma non può spacciare il tesseramento quale strada obbligatoria per non perdere la copertura assicurativa

 

Articolo di Andrea “Jag” Ricci

Continua a tenere banco in rete il tema delle assicurazioni personali per il softgunner. Per comprendere la ragione di tale interesse bisogna rammentare, qualora fosse necessario, che il business delle assicurazioni è il primo mercato esterno ad aggiungersi a quello primario delle attrezzature e degli equipaggiamenti di gioco. La continua espansione del fenomeno softeiristico italiano sta generando una serie di bisogni e conseguenti “appetiti“ che il mondo commerciale è andato rapidamente disponendosi a soddisfare con risposte ad hoc. Comprensibile, quindi, che realtà finanziarie quali le assicurazioni – che alla crisi reagiscono cercando di allargare il pacchetto clienti – siano interessate a gettare nuove “teste di ponte” nel nostro settore o a difendere e allargare quelle già presenti. Discorso simile, come accennato nel precedente articolo della sezione “Legale” (Soft Air Dynamics n. 55, gennaio 2014), vale per gli enti di promozione sportiva, i quali, con una buona polizza offerta a costi ragionevoli, guadagnano tessere e affiliati.
Tutto ciò delinea chiaramente come il soft air possa costituire un piccolo “eldorado” in tempi di crisi, col rischio però di scatenare una corsa al ribasso e qualche furberia di troppo.

VALIDITÀ DELLA COPERTURA
Posto che l’entità del premio è direttamente correlata al rischio – cioè alla probabilità che un evento infausto si verifichi – e che i contratti assicurativi contengono generalmente delle clausole di “esclusione dal risarcimento”, non è assolutamente rilevante che l’organismo di coordinamento o l’ente di promozione sportiva che organizza una determinata manifestazione sia il nostro oppure no, e questo per il semplice motivo che i rischi oggettivi del soft air (infortunarsi, procurare/ricevere danno per l’impatto dei pallini) sono sempre gli stessi, ovunque si svolga l’attività, e noi risultiamo comunque coperti dalla nostra assicurazione. Ciò non significa che un ente non possa decidere, per sua regola interna, di accettare alle proprie gare solo Asd ad esso affiliate, ma non può spacciare l’adesione alla sua struttura quale strada obbligata per non perdere la copertura assicurativa se si partecipa alle sue competizioni: una prescrizione del genere, infatti, è totalmente antigiuridica, trattandosi verosimilmente di un modo furbesco per fare nuovi tesserati.
Ora, per difenderci dai furbacchioni, è importante ricordare un paio di elementi base che ci consentono di valutare una copertura assicurativa eventualmente propostaci.

ESCLUSIONE
Nelle polizze esistono precise clausole che costituiscono eccezione alla copertura delineata nel testo. Spesso, a posteriori, tali clausole sono causa di cocenti delusioni per gli assicurati, che si sentono defraudati o truffati. La verità è che, prima di firmare un contratto assicurativo, occorre disporsi con grande serietà e meticolosità alla sua lettura. Ad esempio, vi sono polizze che coprono i danni ai denti solo se l’assicurato utilizza abitualmente la maschera integrale e quindi limitano il rischio garantito ai colpi accidentali subiti nei momenti di non gioco.
La franchigia – o anche scoperto, se indicata in percentuale – è un importo che resta sempre a carico dell’assicurato. Nel caso di un risarcimento di 500,00 euro con franchigia di 100,00 euro, il rimborso sarà solo di 400,00 euro. Tali previsioni servono a disincentivare la truffa assicurativa e costituiscono un altro elemento da considerare con attenzione quando si firma una polizza per i propri affiliati.
Nella nostra disciplina, è molto importante disporre di una copertura per i danni ai denti, tuttavia, se la franchigia si attesta sui 200,00 euro, ci troveremo, in caso ad esempio di scheggiamento di un incisivo centrale, sostanzialmente privati della copertura che intendevamo acquisire.

POLIZZA RC
La polizza di responsabilità civile (RC) costituisce in molti contesti un vero e proprio obbligo giuridico per poter esercitare il nostro sport. Si fonda su uno degli articoli di legge più frequentemente citati nelle cause civili – il 2043 c.c. – il cui dettato, sintetico nella lettera ma ampio nel significato, si presta a molti usi: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Questo articolo riguarda i danni che possiamo procurare a compagni, avversari, passanti, animali, coltivazioni o altri beni privati. La polizza RC non ha generalmente franchigie, ma va valutata in base al massimale di copertura previsto, che può arrivare, con premi limitati, anche ad alcuni milioni di euro. Si pensi alla sfortunata eventualità in cui si colpisca al volto un avversario facendolo cadere con gravi danni personali. I più esperti obietteranno che vi sono molti elementi da considerare per valutare la responsabilità, ma sicuramente tutti converranno che disporre di una solida copertura assicurativa alle spalle consente di affrontare un evento del genere con un animo diverso.

POLIZZA INFORTUNI
Dato che la maggior parte delle Asd opera su terreni semicollinari o fluviali incolti e abbandonati, l’eventualità di cadere o infortunarsi nella concitazione del gioco è tutto tranne che remota. È appena il caso di rilevare che difficilmente verranno risarciti piccoli traumi e infortuni articolari a fronte di un premio contenuto, ma vi sono fattori tecnici cui si può e si deve prestare attenzione. Anche se nessuno risarcirà mai una distorsione ad una caviglia in quanto tale, esistono diarie giornaliere che vengono attribuite in base ai mezzi di blocco applicati (gesso, tensoplast, stecche o altro). Senza voler entrare nel dettaglio di una materia estremamente specialistica, rammentiamo che proprio in relazione a tali dettagli intervengono pesantemente franchigie ed esclusioni. In caso d’infortunio grave, vi saranno alcuni giorni di convalescenza e l’attribuzione di un’invalidità temporanea (totale, 50% o 25%), che verrà liquidata in base a tabelle di legge.
Anche per ciò che concerne l’invalidità permanente, che attribuisce un danno irrecuperabile procurato all’atleta, esistono tabelle assai rigorose, che peraltro fanno riferimento ai referti medici del sinistro.
In tutti i casi, è sempre possibile trattare un minimo col liquidatore assicurativo, anche se occorre che il mediatore abbia una certa esperienza nell’ambito specifico per sapere quali leve manovrare.

CONCLUSIONI
Chiudiamo questa rapida dissertazione tornando all’osservazione iniziale: indubbiamente, l’attuale momento di crisi economica rende appetibile allargare il portafoglio clienti anche a rischio di un ricavo marginale molto basso, e questo peraltro viene incontro al cliente-sportivo. L’importante è non abbassare la guardia e cadere nelle grinfie di chi, ente o assicurazione, ha un disperato bisogno di affiliati e clienti e quindi è disposto a manipolare la realtà dei fatti pur di fare “portafoglio”.

About The Author

è l'unica rivista mensile a diffusione nazionale interamente dedicata allo "sport del 21° secolo": il soft air, gioco di squadra che riunisce in sé le discipline del combattimento a fuoco simulato.

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